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LO STATUTO

TITOLO I

COSTITUZIONE - SEDE - SCOPI E FINALITÀ

Art. 1 COSTITUZIONE -SEDE
E’ costituita l’Associazione Nazionale Amministratori Condominiali e Immobiliari con sigla ANACI.
L’ANACI è una libera Associazione, apartitica, apolitica e senza scopo di lucro.
La sede legale è in Roma, protempore Via Cola di Rienzo n. civico 111

Art. 2 SCOPI
Scopi dell’Associazione sono:

  1. riunire ed organizzare tutti coloro che esercitano a carattere continuativo e professionale l’attività di amministratore di beni immobili;
  2. promuovere, favorire e coordinare tutte le iniziative inerenti la professione nei campi culturale, previdenziale, assistenziale, e associativo conformemente ai principi delle direttive C.E.E. in modo particolare dell’art. 92/51 del 18 giugno 1992;
  3. offrirsi come principale punto di riferimento del potere legislativo e di quello esecutivo;
  4. stabilire mediante propri rappresentanti, collegamenti con altre Associazioni di Amministratori Immobiliari operanti in ambito comunitario e mondiale;
  5. promuovere e/o partecipare alla gestione di organismi didattici anche a livello universitario;
  6. curare in proprio od attraverso terzi, pubblicazioni anche periodiche o notiziari;
  7. istituire speciali elenchi per giovani amministratori;
  8. promuovere la costituzione di una cassa nazionale di previdenza per amministratori di immobili o concludere accordi con istituti già esistenti.
  9. costituire un fondo di garanzia fidejussoria e stipulare copertura assicurativa per la responsabilità civile professionale degli amministratori, a tutela della Clientela e della immagine della categoria.
  10. promuovere il continuo aggiornamento professionale degli amministratori, mediante idonee istituzioni scientifiche e costanti informazioni ai propri associati, per i quali la preparazione e l’aggiornamento culturale e professionale costituiscono un preciso obbligo.
  11. promuovere l’avviamento e la formazione dei dipendenti dei propri associati e dei condominii.
  12. fornire agli associati assistenza in materia condominiale al fine di agevolare e migliorare qualitativamente l’esercizio della professione.
  13. promuovere l’istituzione di corsi propedeutici di avviamento alla professione di amministratore condominiale ed immobiliare.

TITOLO II
ASSOCIATI - DIRITTI E DOVERI

Art. 3 ASSOCIATI
L’iscrizione all’Associazione deve essere richiesta con domanda scritta su modulo unico nazionale al Consiglio Provinciale nel quale il socio intende essere iscritto.
Per ottenere l’iscrizione il richiedente deve essere in possesso dei seguenti requisiti:

  1. essere maggiorenne d’età;
  2. essere cittadino italiano o di un altro Stato della Comunità Europea residente stabilmente in Italia;
  3. godere dei diritti civili e non aver riportato condanne contro il patrimonio;
  4. aver conseguito il diploma di scuola secondaria superiore;
  5. aver sostenuto con esito positivo un esame di idoneità tecnico-giuridica basato su un programma unico nazionale;
  6. essere in possesso della partita I.V.A

Possono essere iscritti anche gli enti abilitati all’esercizio professionale della attività di amministratore, purché composti e rappresentati unicamente da iscritti all’associazione.
Il regolamento di attuazione potra’ prevedere condizioni particolari per l’iscrizione all’associazione, purche’ non in contrasto con le normative europee per l’accesso alle libere professioni.

Art.3.1 ELENCO SPECIALE
Coloro che iniziano l’attività o che si stanno avviando alla professione possono essere iscritti nell’apposito elenco speciale nazionale, ove dimostrino di essere in possesso dei requisiti di cui alle precedenti lettere a,b,c,d,e.
L’iscrizione nell’elenco speciale è consentita fino a che la attività non divenga continuativa e professionale e non può comunque durare più di tre anni. Essa comporta la riduzione del 50% della quota associativa e attribuisce tutti i diritti e gli obblighi, ad esclusione dei diritti di voto e di ricoprire cariche associative.
Il carattere continuativo e professionale è desunto dalla esistenza di una struttura organizzativa adeguata.
Il Consiglio Provinciale vigila sul permanere dei requisiti per la permanenza nell’elenco speciale.

ART. 3.2. ELENCO DEI SOCI PRATICANTI
Avendo i requisiti indicati alle lettere a. b, c, d, dell’articolo 3 possono iscriversi in un apposito elenco dei soci praticanti tutti coloro che frequentano un corso di avviamento alla professione di amministratore condominiale organizzato dall’ANACI. tale iscrizione avra’ validita’ di anni uno dopodiche’ se il soggetto ha sostenuto con esito positivo la prova d’esame di cui alla lettera e dell’articolo tre ed ha richiesto la conferma di iscrizione all’associazione verra’ inserito di diritto nell’elenco speciale di cui al punto sopra o nell’elenco dei soci ordinari.
Nel primo anno di iscrizione fino al sostenimento con successo della prova di esame, il praticante associato avra’ diritto a partecipare all’attivita’ associativa ma non avra’ diritto di voto all’interno delle strutture organizzative associative ne potra’ ricoprire cariche associative.

Art. 3.3 ISCRIZIONE ALLA ASSOCIAZIONE
L’Associazione alla ANACI, a qualunque titolo, è incompatibile con la iscrizione ad altre associazioni di amministratori di condomini ed immobili o in generale di organismi che, seppure parzialmente, perseguono gli stessi scopi dell’ANACI.
Le domande di iscrizione devono essere inoltrate utilizzando l’apposito modulo unico Nazionale, reperibile presso le Sedi Provinciali. L’aspirante associato viene esaminato dalla Commissione tecnico-giuridica, composta in misura prevalente da docenti dei Corsi di Formazione. La composizione e il funzionamento della Commissione sono disciplinati dal Regolamento di attuazione, nel rispetto della detta proporzione. Il Consiglio Provinciale verifica quindi la sussistenza dei requisiti di cui alle precedenti disposizioni ai fini della iscrizione dei nuovi associati e ne delibera l’ammissione che il Presidente Provinciale certifica sul modulo di richiesta e sulla scheda individuale. L’appartenenza all’ANACI decorre dall’assegnazione da parte della Segreteria Nazionale del numero di matricola e comporta l’esercizio del diritto di voto, attivo e passivo.
In caso di mancata ammissione da parte del Consiglio Provinciale, l’aspirante socio può inoltrare appello al Collegio regionale dei Probiviri. In caso di mancata iscrizione da parte della Segreteria Nazionale è ammesso appello al Consiglio Nazionale.

Art.4 OBBLIGHI E DOVERI
La condotta secondo i principi di probità, competenza e lealtà nei confronti dei colleghi costituisce un preciso dovere per ogni associato.
L’aggiornamento professionale costituisce un preciso dovere, che deve caratterizzare l’associato ANACI.
Il Regolamento illustra le norme deontologiche alle quali ciascun iscritto deve attenersi.
L’associato è tenuto ad osservare tutte le deliberazioni dei competenti organi associativi e, nel caso di attività svolte in luogo diverso a quello di iscrizione, deve riferirsi alle deliberazioni del Consiglio Provinciale ove sta operando.

Art. 5 SOCI ONORARI
Il Consiglio Nazionale, anche su proposta del Consiglio Regionale o Provinciale, può nominare soci onorari coloro che svolgano un’attività particolarmente meritoria a favore dell’Associazione.
La nomina richiede la maggioranza dei quattro quinti dei componenti.
I soci onorari sono esentati dai versamenti di qualsiasi contributo associativo e non hanno diritto di voto.

Art. 6 CONTRIBUTI ASSOCIATIVI
Il contributo associativo annuale, nella misura stabilita entro il 30 novembre dell’anno precedente dal Consiglio Nazionale, dai Consigli Regionali e da quelli Provinciali, dovrà essere versato alla Tesoreria Provinciale all’atto dell’iscrizione e, per gli anni successivi, entro il mese di marzo.
Il ritardo nel versamento del contributo associativo comporta la sospensione di tutti i diritti derivanti dall’appartenenza alla associazione, nonche’ l’applicazione della penale stabilita ogni anno dal consiglio nazionale. i dirigenti dell’associazione a tutti i livelli che non provvedono al pagamento della propria quota tempestivamente decadono dalla carica.
Il Presidente Provinciale trasmette alla Tesoreria Nazionale ed a quella Regionale le quote di competenza delle stesse, nonché l’elenco degli associati ai quali le quote medesime si riferiscono.
Le quote e i relativi elenchi debbono essere trasmessi entro trenta giorni dal ricevimento del pagamento da parte dell’associato.
I Presidenti Regionali hanno l’incarico di verificare il puntuale assolvimento degli adempimenti previsti dai due precedenti comma.
La violazione di tali obblighi comporterà la sospensione dei Presidenti Provinciali e/o Regionali.
Le quote associative dei soci praticanti vanno a totale beneficio della sede provinciale e/o regionale organizzatrice dei corsi.

Art. 7 PERDITA DELLA QUALITA’ DI ASSOCIATO
La qualità di associato si perde nei seguenti casi:

  1. perdita anche di uno solo dei requisiti indicati all’art. 3
  2. morosità nel pagamento dei contributi associativi come previsto all’articolo 6;
  3. espulsione;
  4. dimissioni;
  5. decesso;

La perdita della qualita’ di associato comporta l’obbligo di restituzione dell’attestato di iscrizione e del timbro che sono e restano di proprieta’ dell’associazione;

TITOLO III

ORGANI DELL’ASSOCIAZIONE E CARICHE ASSOCIATIVE

Art. 8 ORGANIZZAZIONE
L’Associazione è organizzata in tre livelli:

  1. Nazionale;
  2. Regionali;
  3. Provinciali.

Art. 8.1 CONVOCAZIONE DEGLI ORGANI COLLEGIALI
Salve diverse indicazioni, anche del Regolamento, gli Organi Collegiali sono convocati dai loro Presidenti mediante avviso contenente l’ordine del giorno e spedito almeno cinque giorni prima della riunione.
E’ sufficiente anche la comunicazione mediante fax o per E-mail.
Per il Congresso Nazionale, la informazione agli Associati potrà essere effettuata anche mediante la pubblicazione nella Rivista Nazionale e la contestuale pubblicazione sul sito Internet della Sede Nazionale.
In tal caso, la Rivista dovrà essere messa in distribuzione almeno sessanta giorni prima della data del Congresso e dovrà contenere tutti gli elementi propri dell’avviso di convocazione.

Art. 8.2 DURATA DELLE CARICHE ASSOCIATIVE
Gli Organi collegiali e le cariche associative vengono eletti ogni tre anni.
Nel caso di successione prima del compimento del triennio, la nuova nomina copre solo il periodo necessario al compimento dei tre anni.
Qualora successivamente alle elezioni degli Organi Collegiali venga raggiunto un numero di iscritti che faccia scattare il quorum per l’elezione di ulteriori Membri elettivi dello stesso organo, verrà nominato il primo dei non eletti e così pure nel caso di decadenza per decesso, dimissioni o espulsione.
Sono fatte salve le diverse disposizioni contenute nel presente Statuto.

Art. 8.3 COMUNICAZIONE DELLE NOMINE
I nominativi degli eletti alle cariche associative ed ai Consigli Regionali e Provinciali devono essere comunicati alla Presidenza Nazionale entro venti giorni dalla elezione.
Il Segretario Nazionale provvede ad informare il Presidente del Collegio Nazionale dei Probiviri.

Art. 8.4 COMPENSI AI DIRIGENTI E RIMBORSI DELLE SPESE
Le cariche associative sono normalmente gratuite.
Il compenso è ammesso solo se previsto in via preventiva nei bilanci annuali, essendo esclusa ogni determinazione di compenso a posteriori.
E’ sempre ammesso il rimborso delle spese sostenute dai Dirigenti o dai Soci, purché si tratti di attività che siano contemplate dallo Statuto o che siano state richieste dai competenti organi.
Nei bilanci preventivi vengono determinati i criteri per la liquidazione dei rimborsi delle spese.

Art. 8.5 CARICHE ASSOCIATIVE: INCOMPATIBILITA’
Il Presidente, i Vicepresidenti, il Segretario e il Tesoriere Nazionali, i Presidenti ed i Vice Presidenti, i Segretari ed i Tesorieri Regionali e Provinciali non possono ricoprire alcuna carica nelle organizzazioni della proprietà o dell’inquilinato.
Il Presidente, il Segretario, il Tesoriere Nazionali non possono ricoprire alcuna altra carica nell’associazione.
Le cariche di Presidente Regionale e quella di Presidente Provinciale sono tra loro incompatibili.
I componenti il Collegio Nazionale dei Probiviri non possono ricoprire nessuna altra carica nell’Associazione.

Art. 8.6 CARICHE ASSOCIATIVE: DIMISSIONI
Le dimissioni dalle cariche di Presidente si intendono irrevocabili e vengono ricevute dai rispettivi Vicari, che ne assumono le funzioni ad interim e provvedono senza indugio agli atti necessari per le nuove nomine.
Le dimissioni dalle altre cariche vengono indirizzate ai Presidenti degli Organi Collegiali, o ai Presidenti delle Sedi, Nazionali, Regionali o Provinciali e si intendono efficaci e irrevocabili dalla data del loro ricevimento.

Art. 8.7 CARICHE ASSOCIATIVE: REVOCA
La revoca dalle cariche consegue automaticamente alla espulsione dalla Associazione o al venire meno della qualità di Associato.
Inoltre può essere avviato procedimento per revoca per gravissimo inadempimento degli obblighi statutari o deontologici:

  1. Su richiesta di due terzi del Consiglio Nazionale, per il Presidente Nazionale, per i Vice Presidenti, per il Segretario Nazionale, per il Tesoriere Nazionale e per i membri di Giunta, compresi quelli nominati dal Consiglio dei Presidenti Regionali.
  2. Su richiesta di due terzi del Consiglio Regionale, per il Presidente Regionale;
  3. Su richiesta dei due terzi del Consiglio Provinciale, per il Presidente Provinciale;
    Sulle richieste di revoca si pronuncia il Collegio Nazionale dei Probiviri, il quale può, in via cautelare, emettere provvedimento di sospensione dalla carica, in attesa della definizione del procedimento.

Art.9 ORGANI DELL’ASSOCIAZIONE NAZIONALE
Organi dell’Associazione Nazionale sono:

  1. il Congresso;
  2. il Consiglio Nazionale;
  3. il Presidente;
  4. i quattro Vice Presidenti;
  5. il Segretario;
  6. il Vice Presidente Vicario;
  7. il Tesoriere;
  8. la Giunta;
  9. Il Consiglio dei Presidenti Regionali;
  10. il Collegio Nazionale dei Probiviri;
  11. il Collegio Nazionale dei Revisori dei Conti

Art. 10 ORGANI DELLE SEDI REGIONALI
Organi delle Sedi Regionali sono:

  1. il Consiglio Regionale;
  2. il Presidente;
  3. il Vice Presidente;
  4. il Segretario;
  5. il Tesoriere;
  6. il Collegio regionale dei Probiviri;
  7. il Collegio Regionale dei Revisori dei Conti;

Art. 11 ORGANI DELLE SEDI PROVINCIALI
Organi delle Sedi Provinciali sono:

  1. l’Assemblea;
  2. il Consiglio Provinciale;
  3. il Presidente;
  4. Il Vice Presidente;
  5. il Segretario;
  6. il Tesoriere;
  7. la Giunta (solo per le Provinciali con oltre 200 iscritti);
  8. il Collegio Provinciale dei Revisori dei Conti.

Rimangono in essere le Sedi Comunali ed Intercomunali costituite prima del 31 marzo 1996, le quali avranno le medesime rappresentanze organizzative delle Sedi Provinciali. Lo scioglimento e la confluenza nella Sede Provinciale potranno essere deliberati con la maggioranza dei tre quinti degli iscritti della Sede Comunale ed Intercomunale.

TITOLO IV
ORGANIZZAZIONE A LIVELLO NAZIONALE

Art. 12 CONGRESSO NAZIONALE :COMPOSIZIONE
Il Congresso Nazionale è composto, oltre che dai membri del Consiglio Nazionale, dai Delegati eletti nelle rispettive Assemblee provinciali in ragione di un delegato ogni 25 associati o frazione superiore a 15.
Gli eventuali resti verranno conteggiati nell’ambito di ciascuna regione e i Delegati risultanti dal loro calcolo verranno distribuiti tra le Sedi Provinciali, in ragione della entità dei rispettivi resti.
Si intendono associati agli effetti congressuali e agli effetti delle assemblee per la nomina dei delegati, gli iscritti in regola con i versamenti delle quote stabilite dal Consiglio Nazionale e pervenute alla Tesoreria Nazionale alla data del 31 dicembre dell’anno precedente la data in cui viene spedita la convocazione per il Congresso.
Ogni associato ha diritto di partecipare al Congresso Nazionale, di prendere la parola, ma non ha diritto di voto se non è delegato.

Art. 13 CONGRESSO NAZIONALE: CONVOCAZIONE
Il Congresso Nazionale viene convocato dal Presidente Nazionale mediante avviso spedito per raccomandata ai Presidenti Regionali e Provinciali almeno sessanta giorni prima e comunicato agli associati tramite la Rivista ed il sito Internet, nelle forme previste dal precedente art. 8.1.
L’avviso dovrà contenere l’elenco degli argomenti che potranno essere messi in discussione.
Entro quindici giorni dal pervenimento dell’avviso raccomandato, i Presidenti Provinciali devono indire le assemblee per la nomina dei delegati al Congresso.
Decorso vanamente tale termine, le assemblee provinciali possono essere convocate dal Presidente Regionale nei successivi 5 giorni dandone prova al Segretario Nazionale il quale in mancanza provvedera’ direttamente.
Il Congresso viene tenuto in via ordinaria una volta ogni tre anni ed in via straordinaria ogni volta che il Consiglio Nazionale con la maggioranza dei 2/3 dei suoi componenti o il Presidente Nazionale ne ravvisino l’opportunità o un sesto degli associati ne faccia motivata richiesta.

Art. 13.1 CONGRESSO NAZIONALE LAVORI PREPARATORI
La Commissione Verifica Poteri è composta dal Segretario Nazionale, dal Tesoriere Nazionale e da un numero minimo di tre altri componenti scelti dalla Giunta Nazionale.
E’ presieduta dal Segretario Nazionale e in sua assenza dal Tesoriere Nazionale.
Trenta giorni prima della data fissata per il Congresso il Tesoriere Nazionale invia alla Commissione l’elenco degli Associati in regola con il pagamento delle quote.
All’inizio del Congresso, la Commissione verifica i partecipanti e determina per iscritto i quorum richiesti dal vigente Statuto per ciascuno degli argomenti inseriti all’ordine del giorno
I Membri del Consiglio Nazionale ed i Delegati che intervengano al Congresso dopo la chiusura della Verifica Poteri, non hanno diritto di partecipare alle votazioni.

Art. 13.2 CONGRESSO NAZIONALE SVOLGIMENTO DEI LAVORI E VOTAZIONI
Il Congresso Nazionale è valido quando siano presenti o rappresentati per delega almeno un terzo dei componenti aventi diritto.
Il Presidente della Associazione apre i lavori e dichiara la validità della riunione.
Dichiarata la apertura dei lavori, vengono nominati: Il Presidente, due Vice Presidenti, il Segretario e sei Scrutatori, i quali potranno chiedere la collaborazione di altri congressisti.
Le deliberazioni sono approvate con il voto favorevole della maggioranza assoluta degli intervenuti (metà più uno dei partecipanti a quel congresso).
Le modifiche dello Statuto sono approvate con la presenza di almeno due terzi dei componenti il Congresso Nazionale ed il voto favorevole della maggioranza assoluta degli intervenuti, mentre lo scioglimento dell’Associazione è deliberato con la presenza di almeno quattro quinti dei componenti del Congresso Nazionale e il voto favorevole di almeno due terzi degli intervenuti.
I quorum dichiarati dalla Commissione Verifica Poteri al momento dell’inizio del Congresso e proclamati dal Presidente restano fissi ed invariabili per tutta la durata del Congresso.
Ogni congressista, avente diritto al voto, può essere portatore di un numero massimo di due deleghe, che non può trasferire ad altri per tutta la durata del Congresso, ma, in caso di allontanamento anche temporaneo, può rilasciare la propria delega ad altri congressisti aventi diritto al voto.
Salve particolari disposizioni dello Statuto o del Regolamento di Attuazione, il Presidente del Congresso, sentita l’Assemblea, stabilisce, per ogni delibera, se il voto sarà espresso in modo segreto o palese, ed in tal caso per alzata di mano o per appello nominale.
Il verbale dei lavori della Commissione verifica poteri e quello del Congresso debbono essere trasmessi in copia al Collegio dei Probiviri Nazionali, che ne darà lettura nel corso della sua prima riunione.

Art. 13.3 CONGRESSO NAZIONALE : NOMINA DEI CONSIGLIERI NAZIONALI
I Consiglieri Nazionali vengono eletti all’interno di liste che ciascun Consiglio regionale predispone per la propria Regione e consegna, mediante il proprio Presidente, alla Commissione verifica poteri prima della ufficiale apertura dei lavori. Le liste dovranno indicare un numero di candidati doppio rispetto a quello degli eligendi. I Consiglieri Nazionali verranno eletti dai componenti del congresso delegati o di diritto della rispettiva Regione.
Verrà eletto un Consigliere Nazionale ogni 125 associati, o frazioni superiori a 75.
Gli eventuali resti verranno conteggiati nell’ambito della intera Associazione e i Consiglieri risultanti dal loro calcolo verranno distribuiti tra le Sedi Regionali, in proporzione dell’entità dei rispettivi resti.

Art. 14 CONGRESSO NAZIONALE: ATTRIBUZIONI
Il Congresso Nazionale stabilisce l’indirizzo dell’Associazione e la politica associativa, nomina, per acclamazione, l’eventuale Presidente Onorario ed elegge:

  1. il Presidente Nazionale, anche per acclamazione;
  2. Il Segretario Nazionale;
  3. il Tesoriere Nazionale;
  4. i componenti del Collegio Nazionale dei Probiviri;
  5. i componenti del Collegio dei Revisori dei Conti.
  6. i componenti del Consiglio Nazionale secondo quanto stabilito dall’articolo 13;

Art. 14.1 PRESIDENTE NAZIONALE ONORARIO
La qualifica di Presidente Nazionale Onorario è vitalizia (salve le decadenze previste anche per gli associati) e di per sé non comporta il diritto di voto.

Art. 15 CONSIGLIO NAZIONALE: COMPOSIZIONE
Il Consiglio Nazionale è composto:

  1. dal Presidente Nazionale;
  2. dal Vice Presidente Vicario;
  3. dai quattro Vice Presidenti;
  4. dal Segretario Nazionale;
  5. dal Tesoriere Nazionale;
  6. dai membri della Giunta;
  7. dai Presidenti Regionali;
  8. dai Presidenti Provinciali;
  9. dai componenti eletti dal Congresso Nazionale.
  10. dai soci fondatori regolarmente iscritti all’Associazione;
  11. dagli ex Presidenti regolarmente iscritti;
  12. dal Direttore responsabile della Rivista Nazionale con diritto di voto, se iscritto all’Associazione;
  13. dal Direttore del Centro Studi Nazionale con diritto di voto se iscritto all’Associazione.

Ogni Consigliere Nazionale non può essere portatore di più di due deleghe.
In caso di tre assenze consecutive, il Consigliere Nazionale elettivo è considerato decaduto e gli subentra il primo dei non eletti dal Congresso nelle liste della sua Regione.
Il Consigliere Nazionale di diritto può farsi rappresentare per un massimo di tre Consigli durante il triennio in caso contrario verrà dichiarato decaduto dalla carica regionale o provinciale.
Il Presidente Provinciale puo’ farsi rappresentare da un associato della sua provincia.
I Consiglieri Nazionali eletti o di diritto non in regola con le quote non hanno diritto al voto.

15.1 CONSIGLIO NAZIONALE: CONVOCAZIONE
Il Consiglio Nazionale è convocato dal Presidente Nazionale, di sua iniziativa o su richiesta di almeno un sesto dei componenti a mezzo avviso raccomandato spedito almeno venti giorni prima della riunione , mediante fax ovvero E-Mail.

15.2 CONSIGLIO NAZIONALE: ATTRIBUZIONI
Spetta al Consiglio Nazionale:

  1. dettare disposizioni in tema di indirizzi politici della Associazione, onde adeguare gli stessi a nuovi eventi intervenuti dopo la celebrazione dei Congressi;
  2. approvare il Regolamento di Attuazione dello Statuto e le regole per il miglior funzionamento della Associazione, nel rispetto delle norme statutarie;
  3. nominare i Vice Presidenti e gli otto membri della Giunta;
  4. ratificare le nomine del Direttore della Rivista e del Presidente del Centro Studi;
  5. approvare il bilancio preventivo, quello consuntivo e le relazioni allegate;
  6. dichiarare decaduti i membri che per tre volte consecutive non siano stati presenti, almeno per delega, alle riunioni del Consiglio;

15.3 CONSIGLIO NAZIONALE: VOTAZIONI
Per la validità della riunione occorre la presenza della maggioranza degli aventi diritto. Per le votazioni è richiesta la maggioranza degli intervenuti, salvi i quorum speciali previsti per particolari argomenti. Il Presidente della riunione stabilisce le modalità di ogni votazione, palese o segreta. Sono ammesse le nomine per acclamazione.

Art. 16 PRESIDENTE E VICE PRESIDENTI NAZIONALI
Il Presidente Nazionale ha la rappresentanza dell’Associazione, ne firma gli atti ed adempie a tutte le funzioni che gli vengono demandate dalla Giunta Nazionale e dal Consiglio Nazionale.
In caso di impedimenti o dimissioni è sostituito dal Vice Presidente Nazionale Vicario.
Propone al Consiglio Nazionale:

  1. numero tre Consiglieri Nazionali per la nomina del Vice Presidente Nazionale Vicario;
  2. numero otto Consiglieri Nazionali per la nomina dei quattro Vice Presidenti Nazionali;
  3. sedici Consiglieri Nazionali per la nomina di otto membri della Giunta. Nella votazione ciascun elettore non potra’ esprimere piu’ di tre preferenze.

Presiede il Consiglio Nazionale, anche mediante apposita delega ad uno dei Vice Presidenti.
Per gli altri atti può delegare, oltre al Vicario o ai Vice Presidenti, altri Membri della Giunta Nazionale.
Propone alla Giunta Nazionale l’istituzione e la composizione di specifiche commissioni di lavoro, definendone i termini, gli ambiti ed i compiti.
Sentito il parere vincolante della Giunta Nazionale, può commissariare, per un periodo massimo di 3 (tre) mesi, sedi Provinciali o Regionali.
Sentito il parere della Giunta Nazionale, può convocare direttamente le Assemblee Regionali e Provinciali, eventualmente delegando all’uopo un membro della Giunta o del Consiglio dei Presidenti Regionali.
I quattro Vice Presidenti Nazionali fanno parte del Consiglio Nazionale e della Giunta Nazionale e adempiono alle funzioni, loro demandate dal Presidente.

Art. 17 SEGRETARIO NAZIONALE
Attua le direttive del Presidente Nazionale, cura la parte organizzativa dell’Associazione, coadiuva il Tesoriere nel predisporre il bilancio consuntivo e preventivo.
Trasmette per iscritto a tutti i Consiglieri Nazionali, unitamente al Bilancio Consuntivo e Preventivo, la Relazione del Collegio Nazionale dei Revisori dei Conti almeno venti giorni prima della riunione del Consiglio Nazionale convocato per l’approvazione del Bilancio Consuntivo e Preventivo. Controlla e coordina l’attività dei Presidenti Regionali .
Acquisisce da tutte le sedi provinciali e regionali le notizie sulle iniziative culturali e scientifiche intraprese dalle stesse ed i relativi studi ed elaborati che vengono raccolti presso la sede nazionale e resi conoscibili a tutti gli associati.

Art. 18 TESORIERE NAZIONALE
Cura la gestione finanziaria e deve presentare ai Revisori dei Conti entro il 31 marzo di ogni anno il bilancio consuntivo e predisporre il bilancio preventivo da sottoporre al Consiglio Nazionale.
Entro il 30 giugno di ogni anno trasmette alle Sedi Provinciali l’elenco delle quote ricevute ed i nominativi dei soci che risultano paganti.

Art. 19 GIUNTA NAZIONALE
La Giunta rappresenta il potere esecutivo dell’Associazione.
Su proposta del Presidente, approva le relazioni allegate al bilancio consuntivo annuale ed a quello preventivo, predisposte dal Tesoriere Nazionale, da presentare al Consiglio Nazionale.
Discute ed approva la relazione trimestrale del Segretario e del Tesoriere sull’andamento della Associazione. Su proposta del Presidente nomina:

  1. Il Direttore della Rivista;
  2. Il Comitato di redazione della Rivista;
  3. Il Direttore del Centro Studi;
  4. Il coordinatore dei rapporti con le Associazioni e le Istituzioni estere.

E’ Composta da:

  1. il Presidente Nazionale, che la presiede;
  2. il Vice Presidente Vicario;
  3. il Segretario Nazionale;
  4. quattro Vice Presidenti Nazionali;
  5. il Tesoriere Nazionale;
  6. otto membri nominati dal Consiglio Nazionale scelti fra i sedici Consiglieri proposti dal Presidente;
  7. due membri nominati dal Consiglio dei Presidenti Regionali.

Possono partecipare alle riunioni, senza diritto di voto:

  1. il Direttore della Rivista;
  2. il Direttore del Centro Studi;
  3. il coordinatore dei rapporti con le Associazioni ed Istituzioni estere.
  4. il Presidente dei Revisori dei Conti o altro membro del Collegio da lui delegato;
  5. il Coordinatore del Gruppo Giovani

In caso di parità di voti prevale il voto del Presidente Nazionale.

Art. 20 CONSIGLIO DEI PRESIDENTI REGIONALI
Ha funzione consultiva e propositiva per gli organi dell’Associazione e in particolare ha il compito di:

  1. verificare l’attuazione in campo Regionale degli indirizzi politici approvati dal Congresso Nazionale;
  2. sottoporre al Consiglio Nazionale eventuali proposte sugli indirizzi politici associativi emersi in campo Provinciale e Regionale;
  3. nominare due membri di Giunta, scelti al proprio interno.

E’ presieduto dal Presidente Nazionale o da un suo delegato, e si riunisce almeno 2 volte l’anno.

Art. 21 COLLEGIO NAZIONALE DEI PROBIVIRI: ATTRIBUZIONI
Il Collegio Nazionale dei Probiviri interpreta lo Statuto e il Regolamento di Attuazione e vigila sul rispetto dei medesimi e delle norme deontologiche.
Giudica sulle relative inosservanze, quando incolpati siano Associati che ricoprano una delle cariche elencate nell’art. 8.5.
La giurisdizione del Collegio Nazionale dei Probiviri in tema di interpretazione delle norme dello Statuto e del Regolamento ovvero nei procedimenti disciplinari che interessino le cariche elencate nell’art. 8.5 dello Statuto è esclusiva e le sue decisioni sono sempre inappellabili.
Il Collegio è Giudice d’appello per le decisioni del Collegio Regionale dei Probiviri.
La sua giurisdizione ha natura di arbitrato ai sensi dell’art. 806 c.p.c.

Art. 21.1 COLLEGIO NAZIONALE DEI PROBIVIRI: PROCEDIMENTO
Fatto salvo quanto previsto dall’art. 21.2, le istanze dirette al Collegio vengono fatte pervenire al Presidente, o al Vice Presidente, o al Segretario i quali hanno l’obbligo di darne comunicazione al Presidente Nazionale ed ai controinteressati entro trenta giorni dal ricevimento.
Il Presidente fissa la riunione del Collegio e, nel convocare le parti interessate concede loro i termini per il deposito delle difese e dei documenti.
La decisione del Collegio deve essere immediatamente trasmessa al Presidente Nazionale ed al Segretario Nazionale, che ne curano la esecuzione.
Il Presidente fissa presso la Sede Nazionale la riunione del Collegio.

Art. 21.2 COLLEGIO NAZIONALE DEI PROBIVIRI: PROCURATORE ISTRUTTORE
I ricorsi presentati nei confronti di altri associati in tema di disciplina associativa e violazione delle norme deontologiche vengono trasmessi al Procuratore Istruttore, il quale invita il ricorrente e i controinteressati ad esporre le proprie ragioni e, ove possibile, tenta la conciliazione del dissidio.
Il Procuratore Istruttore informa il Presidente dei ricorsi ricevuti e della eventuale composizione delle controversie.
In difetto di conciliazione, ovvero su richiesta di uno degli interessati, raccoglie le informazioni opportune e chiede che venga fissata la udienza avanti al Collegio.

Art. 21.3 COLLEGIO NAZIONALE DEI PROBIVIRI: COMPOSIZIONE
E’ composto da nove membri effettivi, nonché da cinque supplenti, i quali possono far parte del Collegio in caso di impedimento temporaneo di taluno degli effettivi.
Quattro membri effettivi e due supplenti dovranno essere Amministratori Associati, i rimanenti potranno essere anche estranei all’Associazione purché esperti nel settore giuridico.
Per le sue udienze è richiesta la presenza di sei componenti, tra i quali il Presidente o il suo Vicario.

Art. 21.4 COLLEGIO NAZIONALE DEI PROBIVIRI: CONVOCAZIONE
Entro trenta giorni dalla chiusura del Congresso, il Collegio viene convocato dal Segretario Nazionale e provvede ad eleggere il Presidente, il Presidente Vicario, il Procuratore Istruttore e il Segretario.
Successivamente, il Collegio viene convocato dal suo Presidente o dal Vicario che sia stato a ciò delegato; la convocazione può avvenire anche mediante fax, con preavviso di dieci giorni.
Quando entro due mesi dal ricevimento della denuncia il Collegio Regionale dei Probiviri non abbia convocato le parti interessate da un esposto, il procedimento si devolve automaticamente alla competenza del Collegio Nazionale dei Probiviri.

Art. 21.5 COLLEGIO NAZIONALE DEI PROBIVIRI: PROVVEDIMENTI E SANZIONI
Il Collegio Nazionale dei Probiviri, su richiesta di una delle cariche associative e dopo che sia stata informata la Giunta Nazionale, provvede ad interpretare lo Statuto e il Regolamento.
Decide i ricorsi che rientrano nelle sue attribuzioni e può comminare i provvedimenti di avvertimento, censura e di sospensione temporanea dall’Associazione.
Può inoltre proporre al Presidente Nazionale l’espulsione di un iscritto dall’Associazione.
Può chiedere che le sue decisioni vengano pubblicate sulla rivista, omettendo i nomi ed i riferimenti alle persone.

Art. 22 COLLEGIO NAZIONALE DEI REVISORI DEI CONTI
E’ formato da cinque componenti effettivi, fra i quali viene eletto il Presidente, e da due componenti supplenti.
Deve riunirsi almeno due volte all’anno e spetta ad esso controllare la regolarità della gestione finanziaria, la conformità della stessa al bilancio preventivo approvato dal Consiglio Nazionale e la corrispondenza del bilancio consuntivo alle operazioni effettuate, redigendone apposito verbale nella sua relazione valuta la corrispondenza tra le somme impegnate a preventivo e l’effettivo impiego delle risorse economiche dell’associazione.
Può richiedere informazioni scritte al Segretario ed al Tesoriere.
La relazione del Collegio deve essere allegata all’avviso di convocazione della riunione del Consiglio Nazionale convocata per l’approvazione del consuntivo.

Art. 23 CENTRO STUDI NAZIONALE
E’ l’organismo che coordina le attività culturali e scientifiche dell’Associazione.
Assiste il Presidente, la Giunta Nazionale, il Consiglio Nazionale ed il Direttore della Rivista Nazionale, i quali ne richiedono i pareri e curano la diffusione dei suoi elaborati.
Fornisce ai Centri Studi locali le informazioni sulla nuova legislazione e sui nuovi indirizzi giurisprudenziali, nonché sulle altre materie di interesse per la Associazione.
Coordina le attività scientifiche a livello locale, mediante le indicazioni sui programmi per i Corsi di formazione, che dovranno essere armonizzati su tutto il territorio nazionale, sia per la durata che per i contenuti.
Il Centro Studi non ha autonomia economica e le spese ad esso necessario nonché gli eventuali compensi per i suoi componenti vengono direttamente erogati dal Tesoriere Nazionale, sulla base del preventivo elaborato dal suo Direttore e approvato semestralmente dalla Giunta Nazionale, con la relazione sulle attività da realizzare.
La Rivista Nazionale ed il sito Internet Nazionale costituiscono lo strumento primario per le comunicazioni del Centro Studi.

Art. 23.1 CENTRO STUDI NAZIONALE: COMPOSIZIONE
E’ composto dal Direttore e dal Comitato scientifico, i quali si avvalgono della collaborazione dei Centri Studi locali ma possono anche rivolgersi a personalità esterne che vantino pubblicazioni ed attività didattiche o accademiche.
Il Direttore del Centro Studi è nominato e revocato dalla Giunta Nazionale su proposta del Presidente Nazionale.
Il Consiglio Nazionale provvede alla ratifica di detta nomina e della eventuale revoca.
Redige lo Statuto interno per la immissione dei Membri del Comitato scientifico, che dovranno vantare attività didattiche e pubblicazioni scientifiche, e per il funzionamento del Centro Studi Nazionale.
Lo Statuto interno deve conseguire il placet della Giunta Nazionale e viene quindi approvato dal Comitato Scientifico.

Art. 24 RIVISTA NAZIONALE
E’ l’organo ufficiale di informazione dell’Associazione e deve curare fra l’altro la promozione dell’immagine dell’associativa stessa e la diffusione delle attività del Centro Studi.
Il Presidente Nazionale ne è il Responsabile editoriale, ne elabora il Regolamento, e sottopone il Regolamento stesso alla approvazione della Giunta Nazionale.
Il Direttore Responsabile ed il Comitato di Redazione della Rivista sono nominati dalla Giunta Nazionale su proposta del Presidente Nazionale.

TITOLO V
ORGANIZZAZIONE A LIVELLO REGIONALE
CONSIGLIO REGIONALE

Art. 25 SEDI REGIONALI.
Coordinano e promuovono le attività dell’Associazione nell’ambito Regionale.
Perseguono l’attuazione degli indirizzi e della politica associativa dettata dal Congresso Nazionale e si attengono alle direttive impartite dal Presidente Nazionale. le sedi regionali possono costituire strutture esterne idonee a sviluppare attivita’ anche economiche e/o organizzative finalizzate al raggiungimento degli scopi associativi. a tal fine dovra’ essere preventivamente rilasciato da parte della Giunta Nazionale nulla osta previa verifica della conformita’ con i compiti istituzionale e gli orientamenti dell’associazione.
in ogni caso sara’ sollevata da ogni responsabilita’ la Presidenza Nazionale.

ART. 25- 1 CONSIGLIO REGIONALE
E’ formato dai Presidenti Provinciali nonché da un delegato ogni 50 iscritti o frazioni superiori a 20 per ogni Provincia.
Potranno essere nominati non più di cinque delegati per Provincia.
Per la validità delle sue riunioni è richiesta la presenza della metà più uno degli aventi diritto.
Le sue deliberazioni sono approvate con la maggioranza assoluta degli intervenuti.
Elegge il Presidente, il Vice Presidente ed il Tesoriere.
All’inizio della sua prima riunione verifica che tutti i suoi componenti siano stati validamente nominati nell’ambito delle singole sedi provinciali.
Spetta al Consiglio Regionale:

  1. discutere la relazione del presidente sulle iniziative e sulla attivita’ della sede regionale.
  2. approvare il bilancio consuntivo e quello preventivo;
  3. deliberare in materia di tenuta ed organizzazione di corsi propedeutici di avviamento alla professione di amministratore condominiale ed immobiliare gestiti a livello regionale;
  4. con riferimento a quanto esposto alla lettera c nominare i membri della commissione di esame e stabilire le modalita’ di svolgimento degli esami con disposizioni comunque non in contrasto con quelle emanate dalla dirigenza nazionale;
  5. eleggere i membri del Collegio Regionale dei Probiviri;
  6. istituire un Centro Studi Regionale e nominarne il Direttore;
  7. nominare tre revisori dei conti;
  8. approvare la costituzione ed esaminare le norme dello statuto di eventuali strutture esterne, organizzate anche in forma societaria, idonee a sviluppare le attivita’ economiche della sede regionale;
  9. esaminare annualmente i bilanci e l’andamento economico di dette strutture esterne;

All’inizio della sua prima riunione verifica che tutti i suoi componenti siano stati validamente nominati nell’ambito delle singole sedi provinciali.

Art. 26 PRESIDENTE, SEGRETARIO E TESORIERE REGIONALE
Il Presidente Regionale viene eletto tra gli associati della regione, presiede il Consiglio Regionale, coordina le Sedi Provinciali secondo gli indirizzi stabiliti dal Congresso Nazionale e dal Consiglio Regionale e ha la rappresentanza della Sede Regionale.
Tramite il segretario regionale trasmette ai Presidenti provinciali le informazioni utili per l’attività professionale degli associati.
Al termine del mandato, il Presidente verifica che le Sedi provinciali indicano le assemblee per il rinnovo delle cariche e, appena possibile, convoca i nuovi componenti del Consiglio.
Il Presidente Regionale ha il compito di verificare i resti su base regionale ai fini dell’attribuzione alle singole provinciali dei delegati congressuali in aggiunta a quelli gia’ eletti dalle singole assemblee provinciali.
Il Segretario Regionale viene scelto dal Presidente Regionale tra gli associati della regione.
Il Segretario Regionale coadiuva il Presidente nel coordinamento delle Sedi Provinciali.
Il Tesoriere Regionale cura la gestione finanziaria e sottopone annualmente il bilancio consuntivo e preventivo al Consiglio Regionale, previo controllo da parte dei Revisori dei Conti.

Art. 27 COLLEGIO REGIONALE DEI PROBIVIRI
E’ composto da tre membri effettivi nonché da due supplenti nominati dal Consiglio Regionale.
Le sue decisioni vengono assunte a maggioranza e con la presenza di almeno tre componenti.
Il Presidente del Collegio viene eletto dai membri effettivi
Al Collegio spetta l’esame ed il giudizio sulla disciplina associativa e sul rispetto delle norme deontologiche
Può comminare le seguenti sanzioni:

  1. l’avvertimento;
  2. la censura;
  3. la sospensione dall’Associazione per un periodo inferiore a sei mesi;
  4. proporre ai Probiviri Nazionali l’espulsione dall’Associazione in casi di estrema gravità.
    La sua competenza viene meno se le parti interessate non siano convocate entro due mesi dal ricevimento della denuncia.
    Contro le decisioni del Collegio Regionale può essere proposto appello al Collegio Nazionale dei Probiviri.

TITOLO VI
ORGANIZZAZIONE A LIVELLO PROVINCIALE

Art. 28 SEDI PROVINCIALI ED INTERCOMUNALI
Perseguono l’attuazione degli indirizzi della politica associativa dettata dal Congresso Nazionale e si attengono alle direttive impartite dal Presidente Nazionale o dal Presidente Regionale.
Sono depositarie dei fascicoli personali degli associati e godono dell’autonomia gestionale, finanziaria, fiscale, patrimoniale ed organizzativa.
Esse si costituiscono nel momento in cui gli Amministratori della provincia iscritti all’Associazione raggiungono il numero minimo di cinque.
Le Sedi Provinciali possono costituire strutture esterne idonee a sviluppare attività anche economiche e/o organizzative finalizzate al raggiungimento degli scopi associativi. A tal fine dovrà essere preventivamente rilasciato da parte della Giunta Nazionale nulla osta previa verifica della conformità con i compiti istituzionali e gli orientamenti dell’Associazione.
In ogni caso sarà sollevata da ogni responsabilità sia la Presidenza Nazionale che quella Regionale.
Tutte le Provincie Italiane devono essere rappresentate in seno all’ANACI.
La Provincia che non abbia Associati, sarà rappresentata dalla Provincia confinante, allo scopo designata dalla Giunta Nazionale.
La Provincia aggregata sarà provvisoriamente indicata come Sede Mandamentale della sede Pluriprovinciale e appena possibile si costituirà in Sede Provinciale autonoma.
E’ possibile l’istituzione di Delegazioni o Mandamenti anche all’interno delle singole Province.
Questi ultimi faranno capo esclusivamente alle rispettive Sedi Provinciali.

Art. 29 ASSEMBLEA PROVINCIALE E INTERCOMUNALE
L’Assemblea Provinciale determina l’attività dell’Associazione nell’ambito della Provincia, secondo l’indirizzo fissato dagli organi Nazionali e Regionali.
E’ composta da tutti gli Associati iscritti nella Provincia in regola con i contributi associativi nazionali regionali e provinciali.
E’ convocata dal Presidente, anche su richiesta di 1/3 degli Associati e deve riunirsi in via ordinaria non oltre il 31 marzo, per l’approvazione del bilancio consuntivo e preventivo.
Ciascun Socio può farsi rappresentare per delega ma ogni Associato non può essere portatore di più di due deleghe.
L’Assemblea provvede all’elezione del Presidente, del Vice Presidente Vicario, dei Membri del Consiglio Provinciale e di due Revisori dei Conti. Qualora la Sede Provinciale abbia un numero di Associati superiore a 200 potrà nominare un secondo Vice Presidente.
Della convocazione delle Assemblee Provinciali deve essere sempre data comunicazione al Presidente Nazionale e a quello Regionale che potranno intervenire direttamente o per interposta persona a ciò delegata in loro sostituzione.

Art. 29.1 CONSIGLIO PROVINCIALE E INTERCOMUNALE
Il Consiglio Provinciale è eletto dall’Assemblea Provinciale ed è composto da un Membro ogni venti Associati o frazione superiore a dieci, nonché dal Presidente, dal Vice Presidente/i, dal Segretario e dal Tesoriere.
Deve essere riunito almeno trimestralmente.
Spetta al Consiglio Provinciale:

  1. discutere la relazione del Presidente sulle iniziative e sulle attività della Sede Provinciale;
  2. esaminare la proposta del bilancio consuntivo e di quello preventivo, da sottoporre all’approvazione dell’assemblea;
  3. deliberare l’ammissione di nuovi iscritti;
  4. nominare i membri della Commissione di esame e il Presidente della stessa. il Presidente Regionale ha diritto ad assistere alle sessioni di esame ovvero di inviare un proprio delegato;
  5. designare i delegati al Consiglio Regionale;
  6. deliberare la eventuale costituzione della Giunta Provinciale ed eleggerne i membri, tra i nominativi proposti dal presidente;
  7. eleggere i membri della Commissione di conciliazione e di disciplina tra gli associati;
  8. dare il proprio consenso alle nomine del direttore del Notiziario e del Centro Studi;
  9. approvare la costituzione ed esaminare le norme dello statuto di eventuali strutture esterne, organizzate anche in forma societaria, idonee a sviluppare le attività economiche della Sede provinciale;
  10. esaminare annualmente i bilanci e l’andamento economico di dette strutture esterne.

Art. 30 PRESIDENTE E VICE PRESIDENTE PROVINCIALE E INTERCOMUNALE
Il Presidente ha la rappresentanza della Sede Provinciale e attua le delibere degli organi competenti dell’Associazione Nazionale, Regionale e Provinciale.
Provvede alla gestione della sede Provinciale, avvalendosi della collaborazione degli altri organi della Sede.
Nomina il Direttore del Notiziario e quello del Centro Studi, chiedendo quindi l’approvazione al Consiglio Provinciale.
Tramite il Segretario Provinciale, trasmette agli associati le informazioni utili per l’attività professionale.
Pone all’approvazione del Consiglio la istituzione della eventuale Giunta Provinciale.
Propone i membri della Giunta, predisponendo un elenco di numero pari al doppio degli eligendi.
Il Vice Presidente Vicario sostituisce il Presidente in caso di Sua assenza o in caso di suo impedimento o sospensione.
Il Presidente deve trasmettere entro 30 giorni dall’avvenuta iscrizione i nominativi al Segretario Nazionale e Regionale dei nuovi Associati.

Art. 31 SEGRETARIO E TESORIERE PROVINCIALE E INTERCOMUNALE
Il Segretario è nominato dal Presidente fra associati, possibilmente fra i membri del Consiglio Provinciale.
Il Segretario cura la parte organizzativa della Sede Provinciale ed esegue le direttive del Presidente Provinciale informando gli organi Regionali dell’attività svolta.
Il Tesoriere è nominato dal Consiglio Provinciale e viene scelto fra gli Associati; cura la gestione finanziaria e sottopone all’Assemblea Provinciale i bilanci consuntivi e preventivi.
Sottopone all’esame del Consiglio Provinciale la relazione trimestrale sull’andamento economico della Sede, alla quale allega le risultanze dei prospetti del conto corrente intestato alla Sede Provinciale.
Per le Sezioni Intercomunali, già esistenti, valgono le norme previste per le Sezioni Provinciali.

Art. 32 COMMISSIONE DI CONCILIAZIONE E DI DISCIPLINA
La Commissione interviene, su istanza degli associati, onde tentare la composizione di eventuali dissidi insorti fra loro nell’espletamento dell’attività professionale; allo scopo, acquisisce informazioni sulle vicende sottoposte al loro esame e convoca gli associati interessati alla contestazione. Può disporre che la controversia sia esaminata dal competente Collegio dei Probiviri per le decisioni di natura disciplinare.

TITOLO VII
NORME FINALI

Art. 33 SCIOGLIMENTO DELL’ASSOCIAZIONE
Il Congresso Nazionale che delibera lo scioglimento dell’associazione nomina i liquidatori, stabilendone i poteri e decide la destinazione dei beni comunitari, salve le disposizioni di legge. Sussiste comunque l’obbligo di devolvere il patrimonio dell’ente associativo o da altra associazione con finalita’ analoghe o affini di pubblica utilita’ sentito l’organismo di controllo di cui all’art. 3 comma 190 della legge 23 dicembre 1996 numero 662 e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Art. 34 ESERCIZIO FINANZIARIO E BILANCI
L’esercizio finanziario in Sede Nazionale, Regionale e Provinciale, ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno. Il relativo bilancio è presentato all’approvazione degli organi competenti non oltre il 30 aprile di ogni anno.

Art. 35 FONDO COMUNE
Il Fondo Comune dell’Associazione Nazionale è costituito:
a) dagli immobili, mobili o altri beni di proprietà dell’Associazione;
b) l’Associazione si sostiene mediante quote e contributi associativi nonché altri eventuali finanziamenti.
E’ fatto divieto agli organi associativi di distribuire anche in modo indiretto utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale derivante dalla attività dell’Associazione.

Art. 36 REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE
Il Regolamento di Attuazione dello Statuto è emanato dal Consiglio Nazionale.

Art. 37 NORME DEONTOLOGICHE
Conformemente a quanto stabilisce l’art. 4, la condotta secondo i principi di probità, competenza e lealtà nei confronti dei colleghi costituisce un preciso dovere per ogni associato.
L’aggiornamento professionale costituisce un preciso dovere, che deve caratterizzare l’associato ANACI.
Il Regolamento di Attuazione detta le disposizioni per la salvaguardia dei detti principi.

Art. 38 TUTELA DEI MARCHI
Dovranno essere salvaguardati e protetti i marchi e le sigle delle Associazioni di provenienza (ANAI e AIACI).

Art. 39 GIOVANI DELL’ASSOCIAZIONE
Sia gli associati ordinari che quelli degli elenchi speciali, con età al di sotto dei 40 anni, formano il Gruppo Giovani.
Saranno coordinati da un associato ordinario nominato dal Consiglio Nazionale su indicazione del Presidente Nazionale e su preventiva autorizzazione della Giunta e potranno organizzare incontri, dibattiti e attività varie.
Disporranno di spazio adeguato sulla rivista nazionale ed avranno un loro rappresentante nel Centro Studi Nazionale.
Il Gruppo Giovani non ha autonomia economica ed i fondi necessari vengono direttamente erogati dalla Tesoreria Nazionale sulla base del preventivo elaborato dal Coordinatore Nazionale ed approvato semestralmente dalla Giunta Nazionale in base alle attività da realizzare.

NORMA TRANSITORIA
Le modifiche approvate dal Congresso Straordinario di Pomezia entreranno in vigore a partire dal 31 dicembre 2001, ad eccezione degli articoli:

    2 Scopi della Associazione
    3 Associati
    4 Obblighi e Doveri
    21 Collegio Nazionale dei Probiviri e attribuzione
    23 Centro Studi Nazionale
    27 Collegio Regionale dei Probiviri
    32 Commissione di conciliazione e di disciplina
    37 Norme Deontologiche
    39 Giovani dell’Associazione

che entrano in vigore in tutti i loro punti a partire dal 10 febbraio 2000.


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